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Sospensione del cash back e previsioni di nuovi crediti di imposta
 
   30 giu, 2021
 

L’art. 1 del Decreto-Legge 30.6.2021, n. 99 (in GU n.155 del 30-6-2021) ha “sospeso” la procedura Cashback per il semestre 1-7-21 / 31-12-21 ed ha introdotto la previsione di specifici crediti d’imposta per incentivare gli esercenti all’utilizzo dei sistemi POS.

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Quanto alla procedura di rimborso del c.d. Cashback, il decreto è intervenuto direttamente sul Regolamento che lo disciplina (DM-MEF del 24.11.2020, n. 156), eliminando il secondo dei tre semestri di operatività che erano stati originariamente previsti.

La procedura resta quindi al momento valida per il successivo semestre 1-1-22 / 30-6-22, anche se il Decreto ha apportato modifiche in ordine ai contenuti, modalità e tempistiche di erogazione dei rimborsi.

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Quanto invece all’incentivazione degli esercenti all’utilizzo dei sistemi POS, il decreto è intervenuto secondo due direttive:

a) con l’inserimento del comma 1-ter nell’art. 22 del DL 26.10.19 n. 124, il decreto ha incrementato, elevandola al cento per cento,  la misura del credito d'imposta, già ordinariamente stabilita nella misura del 30 per cento a favore degli esercenti, con riferimento alle commissioni maturate nel periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022;  tuttavia il benefico spetta a condizione che gli esercenti “adottino strumenti di pagamento elettronico collegati agli strumenti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 ovvero strumenti di pagamento evoluto di cui al comma 5-bis del predetto articolo.”.

b) con l’inserimento dell’art. 22-bis nel DL 26.10.19 n. 124, il decreto ha inoltre provveduto ad incentivare con uno specifico credito d’imposta, gli esercenti che utilizzano POS collegati a RT o ad altri strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica  dei dati dei corrispettivi.

 

Il nuovo articolo 22-bis prevede tuttavia due ipotesi distinte:

b.1)          soggetti che “che, tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico collegati agli strumenti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (Ndr: nella rubrica dell’articolo questi strumenti sono indicati come RT); ad essi spetta un credito di imposta, parametrato al costo di acquisto, di noleggio, di utilizzo degli strumenti stessi, nonche' delle spese di convenzionamento ovvero delle spese sostenute per il collegamento tecnico tra i predetti strumenti.”

      Il credito d'imposta spetta nel limite massimo di spesa per soggetto di 160 euro, nelle seguenti misure:

a) 70 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;

b) 40 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;

c) 10 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

b.2)          I soggetti che, nel corso dell'anno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica di cui al all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127; ad essi spetta un credito d'imposta nel limite massimo di spesa per soggetto di 320 euro, nelle seguenti misure:

a) 100 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;

b) 70 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;

c) 40 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

Il decreto-legge n. 99 dovrà essere convertito in legge (ovvero modificato o respinto) entro il 29 agosto 2021